Art. 3.
(Strumenti di attuazione).

      1. Sono strumenti di attuazione del Parco:

          a) il Piano ambientale del Parco e i progetti di ambito;

          b) il Piano pluriennale economico-sociale;

          c) i progetti attuativi.

      2. Gli strumenti di cui al comma 1 sono redatti dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi.